Tema sicuramente delicato, sempre “fiammifero” di tante discussioni, parliamo della dismissione dell’impianto tv condominiale. Una assemblea di condominio può decidere di dismettere l’impianto centralizzato o non ripararlo in caso di guasto? Entriamo nel dettaglio.
Giudici della Cassazione si sono espressi su questo argomento, tracciando un percorso che sicuramente ha fatto “giurisprudenza” in tale ambito. La risposta alle domande che ci siamo fatti è sostanzialmente: sì. Vi riportiamo, infatti, la sentenza pubblicata nel 2012, a gennaio per la precisione.
“L’antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi pur essendo cosa comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 3, non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. La volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rientra nella signoria dell’assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con l’unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell’impianto di proprietà individuale”.
“Mi fido degli esseri umani”
Ecco che subentra l’impianto cosiddetto autonomo, così come dice la legge nel codice delle comunicazioni elettroniche, su questo non si può impedire nulla.
Il diritto d’antenna parla così: “Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità”. Come dicono gli inglesi: keep calm.